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TUTELA & RISARCIMENTO

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Ciittadinanza si acquista automaticamente:

  • per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana. È inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
  • per adozione: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto;
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana;
  • per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.

La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

La cittadinanza si può invece richiedere:

  • per acquisto volontario: lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (o ascendente in linea retta fino al secondo grado) siano stati cittadini italiani per nascita, acquista la cittadinanza italiana in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia per due anni al compimento dei 18 anni e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
  • per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente;
  • per matrimonio o unione civile;
  • per residenza (c.d. “naturalizzazione”).

 

La cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di “Ius soli” non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.

 

La cittadinanza per matrimonio/unione civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.

Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale.

 

La cittadinanza per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare permesso di soggiorno e continuità dell’iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.

Può richiedere la cittadinanza per residenza:

  • cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni;
  • cittadino U.E. residente in Italia da almeno 4 anni;
  • cittadino apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello status;
  • cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92);
  • cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n. 91/92);
  • cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione;
  • cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
  • dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992).

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