Come avviare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Bisogna recarsi all’Ambasciata italiana o consolato italiano del paese di residenza.
Al consolato bisogna produrre i documenti per dimostrare che il proprio avo ha generato discendenza, mentre era ancora cittadino italiano.
Il problema dei tempi di attesa delle waiting list, liste di cittadinanza richiesta ai consolati italiani e la cittadinanza italiana
I consolati italiani predispongono delle liste di attesa per le richieste di cittadinanza per discendenza iure Sanguinis. Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana all’ambasciata o al consolato italiano del proprio paese di residenza, i cui uffici si occuperanno delle verifiche e procedure necessarie per il rilascio della cittadinanza.
Ma dal 2001 questa procedura è sempre più difficile. Le liste d’attesa risalgono fino al 2005. Gli avvocati e gli studi legali per la tutela del diritto di cittadinanza e all’immigrazione hanno da tempo elaborato strategie per la tutela del diritto alla cittadinanza Iure Sanguinis. Per legge, l’Amministrazione Italiana è tenuta a rispondere entro 2 anni a chi presenta la domanda, avendo un interesse legittimo ad avere riconosciuto un diritto soggettivo di cui gode. Inoltre, la tendenza dei consolati è quella di non permettere il deposito delle istanze, nonostante il diritto a presentarle
La ricostruzione della Cittadinanza Italiana per via Giudiziale
Fino al 1948 la cittadinanza italiana si trasmetteva solo per via paterna. Quindi se, per esempio, l’avo emigrato ha generato una figlia, che a sua volta ha contratto matrimonio con un cittadino di un altro paese prima del 1948 (Brasile, Argentina, Stati Uniti, Canada, Australia), i suoi discendenti non sono riconosciuti Cittadini italiani. Tuttavia, nel 1948 la Costituzione italiana ha riconosciuto alle donne gli stessi diritti degli uomini. Quindi, adesso è possibile ricostruire la discendenza della cittadinanza da parte della madre per via giudiziale, anche prima del 1948. In questo caso è necessario il ricorso al Tribunale ordinario civile di Roma. Il ricorso al Tribunale è previsto anche per ottenere il diritto soggettivo alla cittadinanza per discendenza e quindi superare le lungaggini burocratiche dei consolati. Inoltre, nel ricorso per la cittadinanza in Tribunale possono essere coinvolti i parenti cui è riconosciuto lo stesso diritto con un solo procedimento.
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via giudiziale al Tribunale civile in Italia
Abbiamo già detto che per la ricostruzione della discendenza per via materna prima del 1948 è necessario rivolgersi al Tribunale civile di Roma. Ma si può ricorrere al Tribunale civile di Roma in altre 3 occasioni
Un’altra modo di ricorre alla via giudiziale è per la tutela dell’interesse legittimo, per la violazione del termine dei 2 anni dalla presentazione della domanda o per illegittimo rifiuto. In questo caso il ricorso è presentato al davanti al Tribunale Amministrativo Regionale TAR Lazio.
AW-16775592136
Ciittadinanza si acquista automaticamente:
La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.
La cittadinanza si può invece richiedere:
La cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la
cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il
proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può
presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento
dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di “Ius soli” non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.
La cittadinanza per matrimonio/unione civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.
Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale.
La cittadinanza per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare
permesso di soggiorno e continuità dell’iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.
Può richiedere la cittadinanza per residenza:
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-16775592136">
</script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'AW-16775592136');
</script>